Qualifica, categoria e livello sono parole note a tutti i lavoratori, o perlomeno così dovrebbe essere anche se non sempre è conosciuta la fondamentale differenza tra esse.
In termini semplici potremmo definire la qualifica come il ruolo del lavoratore all'interno dell'azienda, il quale viene fissato sulla base dei compiti che gli sono attribuiti al momento dell'assunzione.
La qualifica deve, infatti, essere comunicata in occasione della firma del contratto da parte del dipendente che ha diritto a svolgere le mansioni per le quali è stato assunto, come prevede lo Statuto dei Lavoratori.
In particolare l'articolo 13 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970) ha introdotto restrizioni più significative rispetto al passato per quanto concerne le modifiche in peius, vietando al datore di lavoro di rivedere in senso peggiorativo per il dipendente le qualifica stabilita con l'assunzione o acquisita nel corso del tempo.
Per esigenze organizzative interne all'azienda è, invece, possibile un superamento transitorio dei compiti fissati dalla qualifica attraverso l'assegnazione di compiti considerati equivalenti e nel caso in cui siano di livello superiore e superino il periodo di tempo indicato nel Contratto Collettivo può scattare la così detta promozione automatica.
Ricordiamo anche che, oltre che sui limiti alla discrezionalità del datore di assegnare al dipendente funzioni che esulano da quelle predeterminate, la qualifica si riverbera sullo status del lavoratore all'interno dell'azienda, sul trattamento previdenziale e su quello normativo.
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